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La grave situazione sanitaria ed emergenziale dalla quale stiamo lentamente uscendo ha fatto riemergere anche un’altra questione, al centro di vari dibattiti negli ultimi anni: il sovraffollamento delle carceri e i diritti dei detenuti. 

Laddove la politica sembra talvolta provare disinteresse, a tutela e difesa di quei diritti esistono realtà come Antigone, un’associazione politico-culturale per i diritti e le garanzie nel sistema penale e nel contesto penitenziario italiani, nata sul finire degli anni Ottanta. A essa aderiscono operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, magistrati, insegnanti e cittadini che da diverse prospettive si interessano di giustizia penale. Il corpo dei detenuti, la fisicità e le relative implicazioni nell’esperienza della detenzione sono al centro dell’obiettivo dell’associazione.

Davide Paulicelli ha intervistato Alvise Sbraccia, docente universitario e coordinatore scientifico di Antigone.

Il sovraffollamento è una condizione, purtroppo, assai diffusa nelle realtà penitenziarie italiane nonostante gli interventi in senso deflattivo compiuti dal legislatore, soprattutto a partire dalla sentenza Torreggiani in poi. Questa condizione come influisce sul trattamento penitenziario e sulla rieducazione dei ristretti?

Relativamente. Nel senso che il sovraffollamento è un tratto strutturale del sistema penitenziario italiano. Gli interventi deflattivi ne hanno accompagnato la storia in un susseguirsi di provvedimenti di amnistia e indulto certo riconducibili al costrutto di emergenza umanitaria, ma realisticamente da intendere come elementi chiave – altrettanto strutturali – del governo della penalità detentiva nazionale. Dopo il massiccio indulto del 2006, che vide uscire circa un terzo della popolazione allora reclusa, le condizioni politiche per procedere ad altre misure clemenziali non si sono più verificate. Difficile immaginare oggi una maggioranza di 2/3 delle camere disponibile a farsi carico dei costi politici (in termini di consenso) di provvedimenti che evidentemente contrastano con la configurazione politico-culturale che viene ricondotta all’affermarsi del populismo penale. La sentenza Torreggiani, così come i provvedimenti deflattivi attuati dal governo dopo l’ondata di rivolte che ha caratterizzato la fase pandemica in carcere (primavera-estate 2020), hanno consentito di frenare la tendenza stabile alla crescita della popolazione detenuta. Considerando la consistenza dei fenomeni criminali e la natura dei processi di criminalizzazione del nostro Paese, tale tendenza non sorprende, a fronte di una capacità sistemica di circa 50mila unità. In assenza di aggiustamenti strutturali e di processi di riforma (in particolare di stampo antiproibizionistico) che possano incidere significativamente sui flussi in ingresso, appare evidente che il tasso di incarcerazione non potrà ridursi in termini apprezzabili. Ciò significa che i riflessi negativi sul piano degli interventi trattamentali e delle strategie riabilitative non possono essere considerati come contingenti. Sembra del tutto evidente che le pratiche organizzative che li caratterizzano siano pesantemente ostacolate da un ambiente sovraccaricato e saturo di soggetti afflitti da condizioni di marginalità sociale sempre più radicali. In considerazione della sua sistematica riproduzione, tuttavia, il sovraffollamento rischia di tramutarsi in una sorta di “alibi sistemico”. Sia pur in condizioni assai difficoltose dal punto di vista degli spazi praticabili, a fronte di un incremento dell’utenza, le risorse da investire sui progetti di inclusione (scuola, formazione, lavoro, sport, attività artistiche e ricreative) dovrebbero a loro volta aumentare: come voce di spesa pubblica, sia sul versante delle risorse economiche da investire sia su quello delle risorse umane da coinvolgere in tali progetti. Il prezioso lavoro di supplenza delle associazioni di volontariato non può compensare il mancato investimento in professionalità che siano in grado di dare corpo alle strategie di supporto e inclusione. Lo ‘scandalo’ del sottorganico dei funzionari giuridico-pedagogici non è più tale, dato che affligge il sistema da almeno trent’anni. 

La recente pandemia ha messo in mostra le fragilità del sistema sanitario nazionale. Quali sono, invece, le criticità emerse negli istituti penitenziari nella gestione dell’emergenza sanitaria?

Possiamo concentrarci su due elementi, nel tentativo di declinare in chiave sintetica una risposta ad una domanda estremamente complessa dal punto di vista della gestione pandemica. Proprio in virtù delle sue caratteristiche di congestione, il carcere è un luogo nel quale è sostanzialmente impossibile adottare misure preventive efficaci (distanziamento sociale, quarantena dei contagiati). Nel corso della prima ondata, perfino i dispositivi igienici di base (disinfettanti, mascherine) erano distribuiti in maniera insufficiente, sia ai detenuti che al personale. Mentre l’impatto della malattia produceva disastri all’interno di istituzioni chiuse comparabili (RSA), il governo ha optato per una decisione di chiusura degli istituti di pena, ovvero per una strategia di isolamento rispetto ai contatti col mondo esterno assai poco convincente, dal momento che il personale sanitario e di custodia doveva continuare ad accedere agli istituti di pena. È opportuno ricordare che in quella fase non erano consolidati i dati che riferivano di rischi di mortalità fortemente correlati all’anzianità e che, sul versante delle cosiddette co-morbilità, la popolazione detenuta presentava e presenta quadri clinici problematici, legati a fragilità e patologie tipiche delle condizioni di marginalità della sua gran parte. Preoccupazioni e paure da parte dei detenuti apparivano allora del tutto legittime e si sono sommate alla rabbia di fronte alla totale assenza di misure emergenziali tese a decongestionare gli spazi del penitenziario, integrando almeno parzialmente le strategie di prevenzione basate sull’ isolamento. In quella prima e nelle ondate successive, i cosiddetti focolai penitenziari si sono infatti prodotti e riprodotti, sottoponendo i detenuti, il personale di custodia e il comparto sanitario a severe condizioni di stress. Ancora oggi, le pratiche di prevenzione del contagio comportano limitazioni per quanto attiene all’organizzazione delle attività e, in generale, ai contatti con l’esterno. Questo aspetto ci rimanda al secondo elemento che vorrei considerare. La gestione pandemica ha comportato per tutti i residenti una violenta compressione della sfera relazionale, una pesante limitazione dei contatti interpersonali e dei diritti correlati. Con diversi gradi di opposizione, tali limitazioni sono state tendenzialmente sopportate in virtù dell’accettazione di un principio di subordinazione rispetto al diritto alla vita (ovvero all’integrità fisica minacciata dal virus Sars-Covid-19). Le rivolte penitenziarie della primavera 2020, al di là delle percepibili incoerenze preventive già menzionate, ci hanno probabilmente restituito l’immagine di una popolazione – quella detenuta – rispetto alla quale questo principio di subordinazione non ha retto. Dal punto di vista della gestione, in altre parole, è possibile affermare che l’imposizione della cesura dei contatti coi referenti affettivi, con parenti ed amici, col personale impegnato nelle attività scolastiche, formative e ricreative abbia raggiunto la soglia dell’ incomprimibile, suscitando una reazione molto intensa da parte di chi si trovava già a vivere in una condizione di grave deprivazione relazionale. Forse, una più lucida lettura dei contesti detentivi e dei loro specifici carichi di sofferenza, avrebbe suggerito di procedere con una strategia comunicativa e gestionale più prudente. A seguito delle rivolte, senza cadere in determinismi eziologici non dimostrabili, l’orizzonte gestionale è mutato: i dispositivi per la comunicazione da remoto sono stati potenziati e le occasioni sono state aumentate, i provvedimenti deflattivi hanno riguardato migliaia di persone, le campagne di vaccinazione sono state tempestive, con grandi sforzi organizzativi e logistici gli spazi di quarantena sono stati approntati, i focolai relativamente contenuti.

Le pene corporali sono formalmente superate all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, ma non si può fare a meno di riscontrare una certa tendenza all’utilizzo della violenza nei rapporti con i reclusi da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Di recente il legislatore è intervenuto sul tema attraverso l’introduzione del reato di tortura, costituente uno dei capi d’accusa nel processo riguardante la mattanza di Santa Maria Capua Vetere. È possibile affermare che sussiste ancora una dimensione latente legata all’esecuzione di castighi corporali nella gestione della popolazione ristretta?

In questo caso, a mio modo di vedere, è opportuno in via preliminare ragionare su un cruciale livello di distinzione. Da un primo punto di vista, al di là delle previsioni ordinamentali, è possibile abbracciare una prospettiva più radicale: la privazione della libertà come contenuto della pena è pura astrazione. La dimensione dell’afflizione penitenziaria produce danni psicofisici, perfino patologie specifiche che afferiscono alle capacità sensoriali, per non parlare delle compromissioni igieniche. Il corpo del recluso è sempre aggredito, con margini di variabilità collegabili alle condizioni materiali dell’esecuzione della pena, ovvero anche alle caratteristiche specifiche di ciascun circuito, di ciascun istituto. Il superamento (occidentale) della spettacolarizzazione dei supplizi non implica affatto la cessazione della sofferenza corporale: essa, in carcere, è semplicemente occultata. Invero anche lenita, grazie al lavoro di medici e infermieri che prestano servizio all’interno di una istituzione, in ogni caso, patogena. La qualità del loro lavoro e la loro capacità di incidere sulle dinamiche gestionali delle prigioni sono quindi elementi importanti, almeno nell’ottica della riduzione del danno. È anche possibile sostenere che la violenza strutturale propria della detenzione – come dispositivo coercitivo – non possa che produrre danni con riferimento all’integrità psico-fisica dei reclusi. Ma non si tratta dell’unica dimensione della violenza da prendere in considerazione. Gli atti ritorsivi, le pratiche punitive che eccedono le sanzioni disciplinari, i rituali di degradazione e umiliazione afferiscono al campo autonomo della gestione della conflittualità interna alle istituzioni totali. Rimandano pertanto a una configurazione normativa e governamentale non riconducibile al diritto. Non siamo in questo caso in presenza di pene corporali, ma di meccanismi di ripristino o mantenimento dell’ordine interno che possono tradursi anche nel sistematico ricorso a punizioni corporali. Da questo punto di vista, si conferma la pregnanza delle componenti informali (e spesso illegali) nel governo del carcere: sono proprio queste ultime a rendere sociologicamente inconsistente la declinazione della pura sottrazione della libertà personale come contenuto della sanzione detentiva.

Secondo i dati di Antigone 70 su 74 istituti penitenziari in Italia sono collocati in aree periferiche, con il 40% delle strutture realizzate fra il 1980 e il 1999. Che valore ha la scelta di allontanare dal corpo urbano il carcere? Come può la risocializzazione essere portata a compimento in un contesto sociale disabituato, anche visivamente, alla considerazione dei detenuti? 

Torniamo qui alla questione nodale dell’occultamento della pena e dei suoi portati di sofferenza. La collocazione periferica, talvolta compiutamente suburbana, della netta maggioranza delle prigioni sembra rispondere a una precisa risoluzione strategica. La città, storicamente luogo di addensamento della conflittualità sociale, viene “depurata” dall’istituzione che in ultima istanza va a contenerla. L’elemento di contraddizione rispetto alle finalità di risocializzazione e reinclusione dei detenuti appare evidente. A meno che tali finalità non si considerino prettamente ideologiche e manipolative, sostenendo piuttosto l’ipotesi che le istituzioni reclusive perseguano l’obiettivo non dichiarato di distinguere artificialmente (isolandole reciprocamente) le componenti subordinate del corpo sociale. Ad essere compromessi, seguendo questa prospettiva, sarebbero i vincoli solidaristici e di prossimità interni a queste componenti. La distinzione rinforzata sarebbe invece quella tra classi laboriose e classi pericolose che, come ci ricordava Foucault, è effetto cardinale delle pratiche detentive che la costituiscono e la rimarcano. Le collocazioni periferiche e remote, al di là di una valutazione generale sulle conseguenze dell’isolamento sociale e cognitivo rispetto alla vita quotidiana delle città, producono un effetto di ulteriore afflizione, rendendo talvolta davvero accidentati, rocamboleschi al limite dell’ impraticabile, i tentativi di amici e congiunti di mantenere attraverso le visite un contatto diretto con le persone che scontano una pena o si trovano sottoposte a un regime cautelare particolarmente stringente. In questo caso è il principio di territorializzazione della pena a risultare dismesso o secondario, con un processo di indebita estensione della sofferenza penale alle persone che provano a conservare un legame affettivo con chi è detenuto.

Istituto di Pena Minorile di Nisida, Napoli.

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